+++ TEMPLARI CATTOLICI, VESCOVO DI VERONA LI SOSPENDE: “NON SONO IN COMUNIONE CON LA DIOCESI”.

I Templari Cattolici sono stati sospesi dalla diocesi di Verona.

La notizia è trapelata solo ora.

Si tratta di un’associazione molto diffusa in Italia e a cui molte diocesi hanno affidato il compito di vigilare su chiese e santuari abbandonati per evitare incursioni e riti satanici. Soprattutto nel periodo di Halloween.

A Verona sono molto presenti.

Ma, dopo aver svolto alcune verifiche e ascoltato vari testimoni attraverso una apposita Commissione,  il Vescovo di Verona, mons. Giuseppe Zenti – in accordo con il Vaticano  – ha disposto un visita canonica nei confronti dell’Associazione dei Templari disponendo “la sospensione delle attività dell’associazione sul  territorio dell’intera Diocesi e ogni tipo di servizio che i suoi  membri prestavano in alcune chiese della stessa”.

Il provvedimento è del 31 maggio scorso.

Il fatto è che nei giorni dal 3 al 5 settembre scorsi l’Associazione Templari Cattolici d’Italia ha organizzato, in Verona – in disobbedienza quindi con il provvedimento del vescovo –  un evento dal titolo “La sacra Sindone e i cavalieri templari di ieri  e di oggi’, proponendo l’esposizione di una riproduzione della sacra  Sindone presso la Gran Guardia e un’iniziativa denominata ’Camminata silenziosa per la fede’ per alcune strade della città, facendo poi un momento di preghiera davanti alla sede del Comune di Verona.

Tra l’altro, l’evento ha avuto il  patrocinio della Regione Veneto e del Comune di Verona, senza alcun coinvolgimento della Curia diocesana

Iniziative che hanno “destato nella Curia di Verona una certa sorpresa e sconcerto

Questo perché l’Associazione dei Templari – che aveva avuto un riconoscimento da parte della Diocesi veronese due anni fa, agli inizi del 2021, –  è stata invitata dal Vescovo di Verona ad una seria revisione del proprio statuto ed allo stesso tempo ad una analisi del modo di vivere l’associazionismo, le attività, le relazioni tra i suoi membri e le scelte di governo da parte del Consiglio direttivo.

Dunque, viste le iniziative intraprese nonostante il provvedimento diocesano e “poiché sono state richieste da più parti informazioni e delucidazioni  su questa realtà, la Curia diocesana di Verona precisa che  l’Associazione denominata ‘Templari Cattolici d’Italia’ non ha alcuna  facoltà canonica di proporre eventi, organizzare manifestazioni,  accogliere nuovi adepti e prestare servizi di custodia in nessuna  chiesa sia parrocchiale che rettoriale sull’intero territorio della  Diocesi di Verona, e che in questo momento non c’è alcun patrocinio o  anche semplice appoggio della Diocesi a quanto i suoi membri  continuano a proporre”.

Per questo – conclude la nota diocesana –  sia i presbiteri che i fedeli laici  sono invitati ad essere prudenti nell’ascolto e obbedienti alle  istruzioni che il Vescovo di Verona ha dato, fino al momento in cui  non saranno chiariti i comportamenti ancora non di piena comunione  ecclesiale dei Templari Cattolici d’Italia“.

Solo qualche tempo fa il magister dei Templari cattolici d’Italia e del Mondo, Mauro Giorgio Ferretti, si era appellato a Papa Francesco per chiedere il riconoscimento dell’Associazione.

 Al momento gli ordini riconosciuti dalla Santa Sede sono sei, tra questi spiccano l’Ordine di Malta, l’Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme e l’Ordine Costantiniano di San Giorgio.

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©David Murgia

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6 risposte a "+++ TEMPLARI CATTOLICI, VESCOVO DI VERONA LI SOSPENDE: “NON SONO IN COMUNIONE CON LA DIOCESI”."

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  1. Non capisco perché secondo il tuo articolo David e secondo la nota diocesana questa associazione, come ogni altra associazione, non potrebbe, organizzare eventi sul suolo pubblico della nostra amata città, che certo non è di proprietà esclusiva alla diocesi.

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    1. Caro Mirko, l’associazione è liberissima di fare ciò che crede nei limiti della legge. La diocesi semplicemente dice che quello che fa non lo fa a titolo diocesano e mette in guardia i fedeli – facoltà che gli è data dal diritto canonico – dalle loro iniziative. Tutto qui.

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      1. Egr. Sig. Murgia, mi spiace ma non è “tutto qui”.
        In primo luogo, il Decreto della Diocesi di Verona (che ha validità solo in quella diocesi) NON è stato emanato “in accordo con il Vaticano”, tutt’altro, tanto che è al vaglio di legittimità dei superiori gerarchici.
        In secondo luogo, l’affermazione “– in disobbedienza quindi con il provvedimento del vescovo – ” è un Suo giudizio, del tutto gratuito ed infondato.
        L’Associazione Templari Cattolici d’Italia ha inviato agli organi di stampa una propria Nota Ufficiale, del cui contenuto La invito a voler dare doverosa altrettanta notizia di pari rilievo.
        Cordialmente
        Avv. Prof. Guido Luigi Battagliese
        Membro del Consiglio Direttivo e Legale dell’Associazione Templari Cattolici d’Italia

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      2. Egregio Sig. Battagliese, il decreto della diocesi è stato emanato in accordo con la congregazione vaticana competente.
        La disobbedienza si evince dalla natura stessa del provvedimento che è stato emanato proprio per questo.
        Della nota stampa dell’Associazione non c’è traccia nè sulle agenzie di stampa nè soprattutto sul vostro sito.
        Saluti

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  2. Stiamo palando della soppressione dell’”Ordine dei Templari cattolici? Da quando il Papa o l’autorità a Lui superiore, che è Nostro Signore Gesù Cristo ha ristabilito l’Ordine del Tempio? E’ bene che si chiarisca che ad eccezione degli ordini riconsciuti dalla Santa Sede, ogni congregazione o associazione di neo-templari non è riconosciuta dalla Santa Sede. Chiariamo subito la posizione della Chiesa di Roma in merito all’Ordine dei Templari. Ogni tanto val bene la pena ricordarlo. In mezzo a tante (troppe) mistificazioni, dettate dall’ignoranza o dalla mala fede. La Chiesa ritiene validi a tutt’oggi gli effetti prodotti dalla Bolla papale nota col nome di VOX IN ECCELSO del 3 aprile 1312. E i successivi atti ufficiali ad essa legati.
    Riportiamo quindi la parte finale della Bolla promulgata da Clemente V il 3 aprile 1312:
    […] Anche in altri casi, pur senza colpa dei frati, la chiesa romana qualche volta ha soppresso ordini di importanza assai maggiore per motivi senza paragone più modesti di quelli accennati, pertanto con amarezza e dolore, non con sentenza definitiva, ma con provvedimento apostolico, noi, con l’approvazione del santo concilio, sopprimiamo l’ordine dei Templari, la sua regola, il suo abito e il suo nome, con decreto assoluto, perenne, proibendolo per sempre, e vietando severamente che qualcuno, in seguito, entri in esso, ne assuma l’abito, lo porti, e intenda comportarsi da Templare. Se poi qualcuno facesse diversamente, incorra la sentenza di scomunica ipso facto […]
    Chi volesse leggere l’intero documento può trovarlo qui (link alla fine del post):
    http://www.documentacatholicaomnia.eu/…/z_1312-03-22__SS_Cl…
    Si vede quindi, e senza ombra di dubbio, quale fosse l’intenzione del Papa, rafforzata, è bene precisarlo per quanti si ostinano a cambiare il testo originale sostituendo il termine “soppressione” con “sospensione”, dal fatto che poi di seguito specifica ulteriormente e senza possibilità d’equivoco la propria volontà comminando istantanea diffida di scomunica nei confronti di chiunque utilizzi i sigilli o intenda comportarsi da discendente dell’ordine.
    La bolla “Vox in excelso”di Clemente V, specifica inoltre che tale soppressione viene data “non con sentenza definitiva” poiché non a seguito di una sentenza giuridica da parte della Chiesa, ma “con provvedimento apostolico”, quindi lo stesso Papa chiarisce che era sua precisa volontà di sopprimere l’Ordine, indipendentemente da come fossero andate le cose dal punto di vista giudiziario. L’Ordine del Tempio è quindi soppresso, con la sua Regola, il suo nome, e si proibisce che qualcuno ne assuma l’abito “con decreto assoluto, perenne, proibendolo per sempre”.
    Ci sono ancora dubbi? Precisiamo che la scomunica prevista esplicitamente è (canone 1331 del Codice di diritto canonico in vigore) “ipso facto, latae sententiae”, senza cioè la necessità che la stessa venga dichiarata dall’autorità ecclesiastica, ma agente ipso jure.
    Ricordiamo che la pena canonica della scomunica comporta il divieto di partecipare alla celebrazione eucaristica, di celebrare o ricevere i sacramenti, di esercitare funzioni, uffici o ministeri ecclesiastici o di porre in essere atti di governo (can. 1331, para. 1, numeri 1,2 e 3, CIC 1983)2.
    Anche se il canone 6 del CIC 1983 abroga, al numero 3, “qualsiasi legge penale, sia universale sia particolare emanata dalla Sede Apostolica, a meno che non sia ripresa in questo stesso Codice”, i canonisti ritengono che il provvedimento apostolico di Clemente V, caratterizzato quale disposizione penale particolare e speciale, difficilmente possa essere superato canonicamente se non da un pari provvedimento apostolico emesso quindi direttamente ed esplicitamente dal Romano Pontefice.
    La situazione dal punto di vista del diritto canonico era ben chiara per i Templari del 1300, ma lo è altrettanto chiara per chi di Diritto Canonico se ne intende. Così chiara che, in data 6 giugno 2005, per ordine dell’allora Cardinale Vicario Ruini dopo le numerose notizie giornalistiche di c.d. “investiture cavalleresche” di c.d. “templari” tenute in chiese cattoliche della capitale, ha ribadito a tutti i parroci e rettori di chiese e cappelle che la Santa Sede riconosce e tutela solo l’Ordine di Malta e l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.
    Se prima del 2005 si poteva perciò addurre che la situazione giuridica non fosse ben chiara, oggi alla luce di queste precisazioni non esistono né dubbi né confusioni, anche per chi non è “addetto ai lavori

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